IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; 
  Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,  come  modificato
dall'art.  10-ter  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.   194,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010,  n.  25,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Rilevato che e' necessario definire  la  quota  di  lavoratori  non
comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine
di rendere disponibili i lavoratori indispensabili,  in  particolare,
per   le   esigenze   del   settore   agricolo    e    del    settore
turistico-alberghiero e che, allo scopo,  puo'  provvedersi,  in  via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
nel limite della quota stabilita per l'anno 2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n.  84  del  10  aprile  2009,   concernente   la
programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno
2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unita'; 
  Tenuto conto, altresi',  del  fabbisogno  di  lavoratori  autonomi,
provenienti dall'estero, in  particolari  settori  imprenditoriali  e
artigianali,  anche  al  fine  di  favorire  gli  investimenti,   nel
territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri; 
  Ravvisata, inoltre,  la  necessita'  di  prevedere  una  quota  per
l'ingresso in Italia di  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali
residenti all'estero che hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008,  concernente
la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In via di programmazione  transitoria  delle  quote  massime  di
ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010,  sono  ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale,  i  cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima
di 80.000 unita', da ripartire tra le regioni e le province  autonome
a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1 riguarda: 
    a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di  Serbia,
Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia,
Kosovo, Croazia, India, Ghana,  Pakistan,  Bangladesh,  Sri  Lanka  e
Ucraina; 
    b)  i  lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   dei
seguenti Paesi che hanno  sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere
accordi di cooperazione  in  materia  migratoria:  Tunisia,  Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto; 
    c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di  permesso  di
soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007,  2008  o
2009.